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Tutela marchi e brevetti

Il brevetto è lo strumento giuridico con il quale viene conferito a chi ha realizzato un'invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuarla e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.

Il diritto di esclusiva si realizza attraverso il deposito, presso appositi organismi dello Stato, della domanda di brevetto con relativi allegati (descrizione ed eventuali disegni dell'invenzione).


La legislazione italiana prevede che un'invenzione può costituire oggetto di brevetto solo se risponde ai seguenti 4 requisiti:
  • novità;
  • originalità o attività inventiva;
  • industrialità;
  • liceità.
Il brevetto è nullo se:
  • è privo dei predetti requisiti;
  • rientra nelle fattispecie espressamente vietate e/o escluse dalla brevettabilità;
  • la descrizione non è sufficientemente chiara e/o completa;
  • l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
  • il titolare non aveva diritto di ottenerlo.

A differenza del brevetto il marchio ha una durata illimitata con rinnovo decennale. Per marchio si intende un segno distintivo: una scritta, un nome, una dicitura, un logo, un segno grafico.
Ovviamente anche il marchio deve rispettare il criterio di originalità, di conseguenza è importante verificare che un determinato marchio non sia già stato registrato da altri. In caso venisse registrato un marchio dello stesso tipo precedentemente segnalato, si è costretti a cambiarlo o addirittura a risarcire il danno.

Quali strumenti dà la legge per difendere il brevetto?
Lo strumento tipico è l’azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario competente. Il brevetto consente tuttavia anche l’utilizzo di altri strumenti di difesa che possono essere attinti più rapidamente e risultare di fatto molto efficaci:
  • diffida: talvolta è sufficiente rendere noto al contraffattore l’esistenza del brevetto e diffidarlo dal continuare la sua attività illecita, per ottenere la cessazione della contraffazione;
  • sequestro dei prodotti contraffatti o inibitoria alla prosecuzione dell’attività di fabbricazione: si tratta, come nel caso della descrizione giudiziale (vedi paragrafo seguente), di misure cautelari che possono essere richieste al giudice sia prima di instaurare una causa, sia nel corso del giudizio. Tali provvedimenti, se concessi, risultano estremamente efficaci nella difesa del brevetto;
  • descrizione giudiziale: come per il sequestro e l’inibitoria dev’essere richiesta al giudice per acquisire la prova di una supposta contraffazione. La descrizione è effettuata dall’Ufficiale Giudiziario e può avvenire anche durante una fiera con evidente pregiudizio per il contraffattore;
  • denuncia penale: presuppone il dolo del contraffattore e comporta l’applicazione di una multa oltre alla possibilità di un sequestro dei prodotti


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